Con delibera di Consiglio Comunale n. 1009 del 7/12/2016 l’Amministrazione ha approvato il Regolamento in oggetto.
Possono accedere al contributo:
Le persone fisiche, rientranti in una delle seguenti categorie:
- titolari di attività economiche commerciali, artigianali con sede operativa effettiva, o di somministrazione che siano sospese a causa degli eventi sismici alla data del 24 agosto e pertanto privi di reddito di lavoro;
- liberi professionisti, lavoratori autonomi dotati di partita IVA e lavoratori atipici che abbiano sospeso totalmente l’esercizio della propria attività a causa del sisma e pertanto privi di reddito di lavoro;
- lavoratori dipendenti che siano stati licenziati o abbiano perso la propria occupazione, a seguito del sisma del 24 agosto, per cessazione dell’attività economica di cui sopra ai precedenti punti a) e b), da parte del proprio datore di lavoro e che non accedono ad altre forme di sostentamento al reddito;
Non sono tenuti a ripresentare la domanda coloro che già l’hanno presentata a seguito del precedente Avviso Pubblico approvato con determina n. 201 del 24/10/2016 e rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 1. (Al titolare di attività economica di natura commerciale, artigianale con effettiva sede operativa sul territorio, o di somministrazione) ed al punto 2 (Al lavoratore già dipendente che abbia perso il proprio reddito di sostentamento) di tale avviso.
Sono tenuti a presentare il modello integrativo tutti i soggetti che, rientrando nelle categorie di cui sopra, hanno riavviato a qualsiasi titolo un’attività lavorativa.
Sono comunque tenuti a presentare ex novo la domanda i: “titolari di attività economiche gestite da liberi professionisti, lavoratori autonomi dotati di partita IVA e lavoratori atipici che abbiano sospeso totalmente l’esercizio della propria attività a causa del sisma e pertanto privi di reddito di lavoro.”
ALLEGATI:
AVVISO – ALL 1 AUTODICHIARAZIONE REDDITI – ALL 4
DETERMINA 205 MODELLO DI DOMANDA
MODELLO INFORMAZIONI INTEGRATIVE – ALL 3
MODULO ACCREDITI – ALL 2 REGOLAMENTO DEL 1009