Prefettura di Rieti
Area II Raccordo e collaborazione con gli Enti Locali;
Consultazioni elettorali e referendarie
dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto:
“è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”
“è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa”