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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO-DAT

TESTAMENTO BIOLOGICO: DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

Cos’è

Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere può, attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di farlo.

Nelle stesse disposizioni anticipate può essere indicata una persona di fiducia (“fiduciario”), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

In breve

I passi da fare:

  1. Redigere la D.A.T.
  2. Nominare un fiduciario
  3. Consegnare la D.A.T.

Chi può presentarle

Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, residente nel Comune di Amatrice.

SCARICA il REGOLAMENTO e i MODELLI per la presentazione della D.A.T.

REGOLAMENTO e MODELLI

 

DAT – Caratteristiche

Fermo restando che il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali, il medico è tenuto al rispetto delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento).

Tali disposizioni possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale, o sussistano terapie, non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Le volontà espresse sono modificabili e revocabili in ogni momento, con successiva dichiarazione di volontà che annulla le precedenti.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

 

Fiduciario

Può essere nominato un fiduciario per fare le veci del disponente.

L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della DAT o con atto successivo che verrà allegato alla stessa. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT.

Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

In caso di necessità e nei casi di conflitto fra fiduciario e medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare secondo le procedure previste dal Codice Civile.

 

DAT – Come fare

Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:

·      per atto pubblico (atto redatto da notaio);

·      per scrittura privata autenticata (atto redatto con un funzionario pubblico designato o con un notaio);

·      per scrittura privata consegnata direttamente presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di appartenenza regolamenti con proprio atto la raccolta delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario ed il loro inserimento nella banca dati;

·      per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso. In questo caso occorre prenotare prima un appuntamento.

Per prenotare un appuntamento:

·      telefonare al numero 0746 83081, oppure

·      scrivere una mail al seguente indirizzo: uff.anagrafe@comune.amatrice.rieti.it

 

L’Ufficio non può dare indicazioni né fornire assistenza alcuna circa il contenuto delle disposizioni, in quanto atto personalissimo. Le stesse sono lasciate alla completa cura e volontà del disponente.

L’Ufficio provvede all’invio telematico alla Banca Dati Nazionale delle D.A.T. depositate.

 

Banca Dati Nazionale

La Banca Dati Nazionale è stata istituita presso il Ministero della Salute per:

·      raccogliere copia delle Disposizioni Anticipate di Trattamento;

·      garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca delle D.A.T.;

·      assicurare la piena accessibilità delle D.A.T. sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente, che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

A partire dal 1° febbraio 2020, per poter trasmettere le copie delle D.A.T. alla Banca Dati Nazionale, dovrà essere acquisito l’esplicito consenso del disponente, il quale, pertanto, dovrà essere informato di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 sulla privacy.

 

Modalità di consultazione delle DAT registrate nella Banca Dati Nazionale

Possono consultare le D.A.T. registrate nella Banca Dati Nazionale, attraverso autenticazione con SPID, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta d’identità elettronica, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato.

In più anche il medico, che ha in cura il disponente (in situazione di incapacità di autodeterminarsi) ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sullo stesso, vi può accedere.

 

Consenso informato al trattamento sanitario

Esistono alcuni casi particolari per quanto riguarda il consenso informato al trattamento sanitario:

·      per il minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità;

·      per la persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile;

·      per la persona inabilitata è espresso dalla stessa persona inabilitata;

·      nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno, oppure solo da quest’ultimo tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

 

Normativa e regolamenti

Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;

Decreto del Ministero della Salute n. 168 del 10.12.2019 “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)” – G.U. n. 13 del 17.01.2020;

Art. 414 c.c.;

Artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679.