Il nuovo decreto amplia le Zone considerate “Rosse” all’ intera Regione Lombardia e alle province di Modena, Parma,Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro – Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Con la presente si evidenziano alcuni aspetti importanti per la tutela della salute, trattati nel D.P.C.M. in questione di seguito riportato:
- L’art. 1 comma a) del D.P.C.M. suddetto stabilisce che dalla Regione Lombardia e dalle Province sopraindicate non possono essere effettuati spostamenti in altre località italiane ad eccezione di comprovate esigenze lavorative e/o necessità particolari legate anche a motivi di salute. Pertanto tutte le strutture ricettive del Comune di Amatrice (Alberghi, B&B, Agriturismi ecc.) devono segnalare all’ufficio Polizia Municipale del Comune di Amatrice eventuali prenotazioni di soggiorno di persone provenienti dai territori sopraelencati;
- L’art. 2 prevede misure di contrasto e di contenimento finalizzate ad impedire il diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale, ed in particolare:
al comma b.) si stabilisce la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato;
al comma c.) si stabilisce la sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati;
al comma e.) si stabilisce, a carico del gestore di attività di ristorazione e bar, l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
al comma f.) si stabilisce l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali di evitare assembramenti all’interno dei locali in modo da rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti; a tal proposito si raccomanda di inserire, sulle porte d’ingresso, cartelli che invitano all’accesso scaglionato;
al comma g.) si stabilisce che gli eventi e le competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina, possono essere effettuati in ogni luogo, sia pubblico sia privato, senza presenza di spettatori; lo sport di base e le attività motorie in genere, effettuate sia all’interno di palestre che di piscine e/o di centro sportivi, sono ammesse a condizione che sia possibile mantenere il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
al comma p.) si stabilisce il divieto, per gli accompagnatori di pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso e/o degli ambulatori, salvo diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
al comma s.) si stabilisce, qualora sia possibile, che i datori di lavoro favoriscano la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
al comma v.) si stabilisce l’accesso ai luoghi di culto condizionato al rispetto della distanza di sicurezza tra le persone ed inoltre la sospensione delle cerimonie civili e religiosi ivi comprese quelle funebri;
- L’art. 3 prevede:
Al comma b) si raccomanda a tutte le persone anziane di evitare di uscire dalla propria abitazione al di fuori dei casi di stretta necessità e di evitare luoghi affollati nei quali non sia mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
al comma c.) si raccomanda di limitare gli spostamenti delle persone, ai casi strettamente necessari;
al comma d.) si raccomanda alle persone, con sintomatologia di infezione respiratoria e febbre, di rimanere presso il proprio domicilio e di contattare telefonicamente il medico curante senza recarsi al pronto soccorso e/o al PASS;
al comma h.) si stabilisce che in tutti i locali delle strutture pubbliche (Comune, Servizio Sanitario, ecc), nonché in tutti i locali aperti al pubblico (pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali) siano messi a disposizione degli addetti e dei clienti soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
- L’art. 4 stabilisce il monitoraggio delle misure e le relative sanzioni, in particolare:
al comma 1.) dispone le attività di controllo attraverso le forze di Polizia con il possibile concorso del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;
al comma 2.) stabilisce che il mancato rispetto degli obblighi del D.P.C.M. suddetto è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Le disposizioni del Decreto producono effetto immediato dalla data odierna 8 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse disposizioni contenute in successive misure, fino al 3 aprile 2020.
Il Sindaco di Amatrice
Dott. Antonio Fontanella