Al fine di evitare assembramento di persone in attesa, nell’interesse di tutelare la comunità intera dal contagio da COVID-19, a partire da oggi 12 Marzo e fino al 3 Aprile, sarà possibile accedere agli Uffici Comunali secondo i seguenti orari di apertura al pubblico, ma soltanto previo appuntamento telefonico al n. 0746 83081 oppure utilizzando l’indirizzo email uff.protocollo@comune.amatrice.rieti.it. Per maggiori informazioni consultare l’allegato sottostante.
Comunicazioni relative al nuovo D.P.C.M in vigore da oggi 8 Marzo 2020 per l’emergenza Covid-19
Il nuovo decreto amplia le Zone considerate “Rosse” all’ intera Regione Lombardia e alle province di Modena, Parma,Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro – Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Con la presente si evidenziano alcuni aspetti importanti per la tutela della salute, trattati nel D.P.C.M. in questione di seguito riportato:
- L’art. 1 comma a) del D.P.C.M. suddetto stabilisce che dalla Regione Lombardia e dalle Province sopraindicate non possono essere effettuati spostamenti in altre località italiane ad eccezione di comprovate esigenze lavorative e/o necessità particolari legate anche a motivi di salute. Pertanto tutte le strutture ricettive del Comune di Amatrice (Alberghi, B&B, Agriturismi ecc.) devono segnalare all’ufficio Polizia Municipale del Comune di Amatrice eventuali prenotazioni di soggiorno di persone provenienti dai territori sopraelencati;
- L’art. 2 prevede misure di contrasto e di contenimento finalizzate ad impedire il diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale, ed in particolare:
al comma b.) si stabilisce la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico che privato;
al comma c.) si stabilisce la sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati;
al comma e.) si stabilisce, a carico del gestore di attività di ristorazione e bar, l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale, di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
al comma f.) si stabilisce l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali di evitare assembramenti all’interno dei locali in modo da rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti; a tal proposito si raccomanda di inserire, sulle porte d’ingresso, cartelli che invitano all’accesso scaglionato;
al comma g.) si stabilisce che gli eventi e le competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina, possono essere effettuati in ogni luogo, sia pubblico sia privato, senza presenza di spettatori; lo sport di base e le attività motorie in genere, effettuate sia all’interno di palestre che di piscine e/o di centro sportivi, sono ammesse a condizione che sia possibile mantenere il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
al comma p.) si stabilisce il divieto, per gli accompagnatori di pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso e/o degli ambulatori, salvo diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
al comma s.) si stabilisce, qualora sia possibile, che i datori di lavoro favoriscano la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
al comma v.) si stabilisce l’accesso ai luoghi di culto condizionato al rispetto della distanza di sicurezza tra le persone ed inoltre la sospensione delle cerimonie civili e religiosi ivi comprese quelle funebri;
- L’art. 3 prevede:
Al comma b) si raccomanda a tutte le persone anziane di evitare di uscire dalla propria abitazione al di fuori dei casi di stretta necessità e di evitare luoghi affollati nei quali non sia mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
al comma c.) si raccomanda di limitare gli spostamenti delle persone, ai casi strettamente necessari;
al comma d.) si raccomanda alle persone, con sintomatologia di infezione respiratoria e febbre, di rimanere presso il proprio domicilio e di contattare telefonicamente il medico curante senza recarsi al pronto soccorso e/o al PASS;
al comma h.) si stabilisce che in tutti i locali delle strutture pubbliche (Comune, Servizio Sanitario, ecc), nonché in tutti i locali aperti al pubblico (pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali) siano messi a disposizione degli addetti e dei clienti soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
- L’art. 4 stabilisce il monitoraggio delle misure e le relative sanzioni, in particolare:
al comma 1.) dispone le attività di controllo attraverso le forze di Polizia con il possibile concorso del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate;
al comma 2.) stabilisce che il mancato rispetto degli obblighi del D.P.C.M. suddetto è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Le disposizioni del Decreto producono effetto immediato dalla data odierna 8 marzo 2020 e sono efficaci, salvo diverse disposizioni contenute in successive misure, fino al 3 aprile 2020.
Il Sindaco di Amatrice
Dott. Antonio Fontanella
AVVISO 04/03/2020 COVID-19
In ottemperanza al D.P.C.M. del 04.03.2020 riguardante le misure di contrasto e contenimento del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, il Comune di Amatrice comunica che con effetto immediato e fino al giorno 15 marzo 2020, saranno sospesi tutti i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza alle attività scolastiche e di formazione superiore.
Inoltre sono sospesi tutti gli eventi e manifestazioni pubbliche e private, in programma in tale periodo nel territorio Comunale.
Avviso pubblico per i percipienti CAS e gli assegnatari SAE
Si avvisano i signori cittadini che le dichiarazioni di cui al modulo dell’ordinanza 614 DEVONO ESSERE RESE DA TUTTI, ossia tanto dai percipienti il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) che dagli occupanti le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) ENTRO E NON OLTRE IL 17 MARZO 2020.
AVVISO PUBBLICO
Con la presente si comunica che, a causa di impegni istituzionali, giovedì 5 Marzo 2020 il Sindaco non sarà in sede e pertanto gli appuntamenti sono rinviati a Giovedì 12 Marzo.